Decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 - Testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia.
4. I contratti indicano il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori
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5. La possibilità di variare in senso sfavorevole al cliente il tasso d'interesse e ogni altro prezzo e condizione deve essere espressamente indicata
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decisione comporti la risoluzione di questioni di interesse generale per la categoria.
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1. La Banca d'Italia autorizza, nell'interesse dei creditori e qualora sussistano ragioni di stabilità, fusioni tra banche di credito cooperativo e
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aziendale, a rimuovere le irregolarità e a promuovere le soluzioni utili nell'interesse dei depositanti. I commissari, nell'esercizio delle loro funzioni
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6. Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro
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1. La Banca d'Italia, nell'interesse dei creditori ovvero per esigenze di rafforzamento patrimoniale ovvero a fini di razionalizzazione del sistema
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istruzioni impartite dalla Banca d'Italia nell'interesse della stabilità del gruppo. Gli amministratori delle società del gruppo sono tenuti a fornire
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1. In ciascun locale aperto al pubblico sono pubblicizzati i tassi di interesse, i prezzi, le spese per le comunicazioni alla clientela e ogni altra
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2. Gli annunci pubblicitari e le offerte, effettuati con qualsiasi mezzo, con cui un soggetto dichiara il tasso d'interesse o altre cifre concernenti
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ammesso reclamo al CICR, da parte di chi vi abbia interesse, nel termine di 30 giorni dalla comunicazione o dalla pubblicazione. Si osservano, in
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banca le condizioni alle quali, per motivi di interesse generale, è subordinato l'esercizio dell'attività della succursale.
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interesse tra le banche e i loro azionisti rilevanti, relativi alle altre attività bancarie.
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riguardo all'interesse della società, alle prescrizioni statutarie e allo spirito della forma cooperativa. Il consiglio di amministrazione è tenuto a
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di interesse annuo e il dettaglio analitico degli oneri applicabili dal momento della conclusione del contratto, nonché le condizioni che possono
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) stabilisce criteri uniformi per l'indicazione dei tassi d'interesse e per il calcolo degli interessi e degli altri elementi che incidono sul contenuto
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la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo; f) "UIC" indica l'Ufficio italiano dei cambi; g) "Stato comunitario" indica lo
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2. Il commissario che in una determinata operazione ha un interesse in conflitto con quello della società, a cagione della propria qualità di
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addebito di oneri non calcolati in forma di interesse, purché previsti contrattualmente nel loro ammontare; d) ai finanziamenti privi, direttamente o
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finanziari a termine e opzioni; - contratti su tassi di cambio e tassi d'interesse; - valori mobiliari; 8) partecipazione alle emissioni di titoli e